Art. 1.
(Garanzia dello Stato).

      1. Lo Stato italiano, al fine di sostenere la situazione economica e finanziaria dei propri connazionali creditori della Libia, si rende garante del pagamento da parte del Governo libico dei diritti acquisiti dagli stessi. A tal fine concede garanzia, nel limite massimo complessivo di 650 milioni di euro e per la durata massima di cinque anni, finalizzata allo smobilizzo dei crediti insoluti non assicurati, accertati e quantificati secondo le disposizioni della presente legge.